Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo donna, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione dei princìpi di cui agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione, dei Trattati istitutivi e della normativa dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in materia.
      2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      4. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, con oneri a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.